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23-02-2013

Riscossione provvisoria nel processo tributario 2015

RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE: Il contribuente che sceglie di impugnare l’avviso di accertamento ha sessanta giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e’ sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno.

 

NOTIFICA DEL RICORSO: la notifica puo’ avvenire tramite:

-         Ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del cpc);

-         Consegna diretta alla Direzione Provinciale competente, che rilascia la relativa ricevuta;

-         Spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

 

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

      1. (1) la Commissione tributaria provinciale presso cui e’ stato presentato il ricorso;
      2. (2) le generalita’ del contribuente e del difensore incaricato;
      3. (3) il codice fiscale, oltre che della parte, anche del rappresentante in giudizio;
      4. (4) l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
      5. (5) il rappresentante legale se trattasi di societa’ o ente;
      6. (6) la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
      7. (7) la Direzione Provinciale competente;
      8. (8) il numero dell’avviso di accertamento;
      9. (9) i motivi ed i fatti della controversia;
      10. (10) le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale;
      11. (11) il valore della lite;
      12. (12) la firma di chi presenta il ricorso e del difensore incaricato.

 

OBBLIGO DI NOMINA DI UN DIFENSORE: per controversie di valore superiore a 2.582,28 euro il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore tributario appartenente ad una delle categorie indicate nell’art. 2, comma 2, del dlgs n. 546/1992 (Dottori commercialisti, avvocati etc…).

 

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO: il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita’, deve costituirsi in giudizio, cioe’ deve depositare presso la segreteria della Commissione Tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente:

-         l’originale o la copia del ricorso;

-         l’istanza di reclamo-mediazione eventualmente proposta;

-         la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata;

-         la documentazione relativa al contributo unificato;

-         la fotocopia dell’atto impugnato, completa della documentazione relativa alla notifica;

-         la nota di iscrizione a ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

 

N.B.: in caso di presentazione del ricorso, il contribuente deve comunque corrispondere a titolo provvisorio un terzo degli importi dovuti.

 

 

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Ultima modifica il Giovedì, 22 Gennaio 2015 06:59
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