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23-02-2013

 ACCERTAMENTO CON ADESIONE: L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire, in contraddittorio con l’ufficio, le maggiori imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria. Si tratta sostanzialmente di un accordo tra contribuente e ufficio che puo’ essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, sia dopo. La procedura riguarda tutte le principali imposte dirette (irpef e relative addizionali, ires, irap, imposte sostitutive delle imposte sui redditi etc…) e indirette (iva, imposta sulle successioni e sulle donazioni, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali etc…)

 

VANTAGGI: I principali vantaggi dell’adesione sono:

  • - riduzione delle sanzioni amministrative nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge;
  • - rettifica a proprio favore dell’accertamento iniziale;
  • - per i fatti perseguibili penalmente il perfezionamento dell’adesione, con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce una circostanza attenuante.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: Il contribuente puo’ avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un’eventuale definizione. Tale domanda puo’ essere presentata all’ufficio competente:

  • - prima della notifica dell’eventuale atto di accertamento;
  • - dopo la notifica di un atto di accertamento - non preceduto da invito a comparire - entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (ossia entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento).

La domanda, in carta libera, deve contenere tutte le informazioni anagrafiche del contribuente e ogni possibile recapito (anche telefonico). Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l’ufficio formula al contribuente l’invito a comparire.

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO: Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini di presentazione del ricorso restano sospesi per un periodo di 90 giorni.

 

PERFEZIONAMENTO DELL’ADESIONE: il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in contraddittorio e puo’ richiedere piu’ incontri successivi per la partecipazione ai quali il contribuente puo’ farsi rappresentare o assistere da un Dottore commercialista. Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati in un atto di adesione che va sottoscritto da entrambi le parti. La procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo o, in caso di rateazione, della sola prima rata.

Il versamento delle somme dovute puo’ essere effettuato: 

  1. in un’unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto;
  2. in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (o 12 rate trimestrali, se le somme dovute superano 51.645,69), delle quali la prima va pagata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto.

 

Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento; contestualmente l’ufficio gli rilascia copia dell’atto di accertamento con adesione.

 

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Ultima modifica il Domenica, 18 Gennaio 2015 15:13
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