A+ A A-
22-02-2013

Reclamo e proposta di mediazione tributaria

Vota questo articolo
(0 Voti)

FINALITA’ DEL NUOVO ISTITUTO: Dal 1 aprile 2012 e’ stato introdotto nel processo tributario il nuovo istituto del reclamo, il cui obiettivo e’ quello di facilitare il raggiungimento di un accordo preventivo con il fisco ed evitare il ricorso al giudice. A partire da tale data, per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non e’ piu’ possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all’Agenzia delle Entrate.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RECLAMO: Tale istituto interessa esclusivamente le controversie di valore non superiore a 20.000 relative a tutti gli atti impugnabili (tra i quali rientrano: l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, le sanzioni pecuniarie o interessi o altri accessori non dovuti, il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari) emessi dall’Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1 aprile 2012.

Sono espressamente esclusi dalla presente procedura i seguenti atti: la cartella di pagamento (si intende solo l’atto riferibile all’attivita’ dell’Agente della riscossione, con esclusione quindi del ruolo a cui si riferisce), l’avviso di intimazione, l’iscrizione di ipoteca sugli immobili, il fermo di beni mobili registrati, gli atti relativi alle operazioni catastali, gli atti di recupero degli aiuti di stato illegittimi.

 

OBBLIGATORIETA’ DEL RECLAMO: Il nuovo istituto e’ obbligatorio per gli atti fino a 20.000 euro di valore: la mancata presentazione del reclamo determina, infatti, l’inammissibilita’ del ricorso presentato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d’ufficio.

Il valore della controversia si stabilisce con riferimento a ciascun atto impugnato ed e’ dato dall’importo del tributo contestato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione di sanzioni o di impugnazione delle sole sanzioni, il valore e’ costituito dalla somma di queste.

  

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO: il reclamo va presentato, a pena di inammissibilita’, entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto che il contribuente intende impugnare. Se e’ stata presentata istanza di accertamento con adesione, il termine per proporre l’eventuale richiesta di mediazione e’ sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE: L’istanza va presentata con le stesse modalita’ previste per il ricorso. L’ufficio dell’Agenzia al quale presentare la proposta di reclamo/mediazione e’ la Direzione provinciale o la Direzione regionale che ha emanato l’atto.

L’istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo’ costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria provinciale depositando l’istanza di reclamo-mediazione.

 

PROPOSTA DI MEDIAZIONE: l’istanza di reclamo puo’ contenere anche una proposta di mediazione elaborata dal contribuente completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

 

MANCATO ACCOGLIMENTO/RIGETTO DELL’ISTANZA DI RECLAMO: Trascorsi novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte degli uffici senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio presso la Commissione Tributaria provinciale del contribuente decorre da questa data. Se invece l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo (o lo accoglie parzialmente), prima che siano trascorsi i 90 giorni, il termine per costituirsi in giudizio decorre dal ricevimento del diniego (o dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale).

 

ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE: In caso di avvenuta mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle sanzioni dovute. La mediazione si conclude con la sottoscrizione dell’accordo da parte dell’ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni, dell’intero importo dovuto o, in caso di pagamento rateale, della prima rata.

     

PER RICHIEDERE UNA CONSULENZA CLICCA QUI

PER TORNARE ALL'ELENCO DELLE NEWS CLICCA QUI

PER CONSULTARE LE NOSTRE PROMOZIONI CLICCA QUI

Ultima modifica il Lunedì, 19 Gennaio 2015 07:03
joomla 1.7

Area clienti

Log in to your account or Registrati

Registrati

Registrazione utente
o Annulla