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16-08-2012

Sospensione estiva dei termini processuali 2015

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Premessa: L'art. l della Legge n. 742/69 prevede che "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dall'1 agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo".

 

 

 

Periodo temporale di sospensione: Il periodo nel corso del quale si intendono sospesi di diritto i termini previsti nell'ambito del processo tributario va dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. 

 

 

 

Oggetto della sospensione: La sospensione dei termini interessa, tra le altre, le seguenti fasi:

 

- la proposizione del ricorso introduttivo;

 

- la costituzione in giudizio del ricorrente;

 

- la presentazione ed il deposito di documenti e memorie;

 

- la proposizione dell'appello;

 

 

 

Effetti della sospensione sui termini processuali: occorre distinguere due casi:

 

(1) Notifica dell'atto da impugnare avvenuta a ridosso del periodo di sospensione 1° agosto-31 agosto: nel calcolo del termine dei 60 giorni per l'impugnazione dell'atto occorre considerare sia i giorni precedenti al periodo di sospensione (ossia i giorni che vanno dalla data di notifica al 31 luglio) sia i giorni successivi al periodo di sospensione (ossia dal 1 settembre in poi).

 

Esempio:

 

Avviso di accertamento notificato il 18 luglio 2012.

 

Termine di presentazione del ricorso entro 60 giorni dalla notifica.

 

Il ricorso deve essere presentato entro il 17 ottobre 2012.

 

(2) Notifica dell'atto da impugnare avvenuta durante il periodo di sospensione 1° agosto-31 agosto: in tale ipotesi il decorso dei termini di impugnazione e' differito alla fine del periodo di sospensione;  e', quindi, sufficiente iniziare a conteggiare i 60 giorni a partire dal 1 settembre.

 

Esempio:

 

Avviso di accertamento notificato il 18 agosto 2012.

 

Termine di presentazione del ricorso entro 60 giorni dalla notifica.

 

Il ricorso deve essere presentato entro il 30 ottobre 2012

 


Procedimenti esclusi dalla sospensione:  la sospensione dei termini non riguarda:

 

- le scadenze di versamento delle imposte;

 

- la presentazione di dichiarazioni.

 

 

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Ultima modifica il Domenica, 18 Gennaio 2015 15:23
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