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13-04-2012

IMU Ricadi

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L’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto “Salva Italia”) ha introdotto l'Imu (imposta municipale unica) che, a partire dal 2012, prenderà il posto dell’ICI (imposta comunale sugli immobili).

La principale novità è rappresentata dal ritorno alla tassazione, seppur agevolata, dell’abitazione principale.

 

Chi paga l'IMU: coloro che vantano diritti reali di godimento (es. usufrutto…) o diritti di proprieta' sull'immobile, gli utilizzatori sulla base di contratti di leasing ed i concessionari di beni demaniali.

 

Le aliquote Imu previste sono:

ALIQUOTE IMU ANNO 2012

Aliquota abitazione principale

0,40%

Aliquota ordinaria

0,80%

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale

0,2%

 

Quali tipologie di beni colpisce?:

L’imu si applica su:

  1. - il valore catastale (rivalutato) dei fabbricati;
  2. - il valore catastale (rivalutato) dei terreni agricoli;
  3. - il valore di mercato (riferito al primo gennaio di ogni anno) delle aree fabbricabili

 

IMU e possesso infrannuale del bene: L’IMU è dovuta in proporzione al possesso nel corso dell’anno. Se il possesso si protrae per almeno 15 giorni in un mese si considera il mese per intero.

Esempio: immobile ceduto il 16/7/2012.

L’IMU dovrà essere pagata dal vecchio proprietario per 7 mesi; i rimanenti 5 mesi saranno a carico del nuovo acquirente.

 

Tassazione dell’abitazione principale:

Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede. Quindi si potrà fruire dell’aliquota agevolata dello 0,4% (in luogo dello 0,76%) solo se:

  1. - l’abitazione è accatastata come un'unica unita' immobiliare;
  2. - il contribuente dimora abitualmente in quell’immobile;
  3. - il contribuente ha stabilito lì la sua residenza anagrafica.

Oltre all'aliquota agevolata dello 0,4%, per gli immobili considerati abitazione principale e' prevista l'applicazione di:

  1. una detrazione fissa di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  2. di un’ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni che abbia residenza e dimori abitualmente nell’abitazione principale (fino ad un importo massimo di 400 euro).

N.B. la somma delle due detrazioni non potrà in nessun caso superare l’importo di 600 euro.

 

Tassazione delle pertinenze dell'abitazione principale:

L’aliquota agevolata dello 0,4%, prevista per l’abitazione principale, si applica anche alle sue pertinenze a condizione che siano:

  1. accatastate in una delle seguenti categorie: C/2 (magazzini) o C/6 (autorimesse) o C/7 (tettoie);
  2. nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate.

 

Quando e come si paga l'IMU:

La prima rata, pari al 50% del totale dovuto, dovrà essere versata entro il 16 giugno di ogni anno.

Il saldo (del residuo 50%) dovrà essere versato entro il 16 dicembre di ogni anno.

Permane la facoltà in capo al contribuente di versare l’intero importo, in un’unica soluzione, entro il 16 giugno di ogni anno.

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante modello f24

 

 

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Ultima modifica il Domenica, 18 Gennaio 2015 15:19
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