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30-12-2011

Divieto all'uso del contante e antiriciclaggio

 

L’art. 12, comma 1 del D.L. n. 201/2011, ha introdotto il divieto di pagamento in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 1.000,00 euro effettuati tramite:

 

denaro contante;

libretti al portatore; 

assegni trasferibili: gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a 1.000,00 euro dovranno contenere obbligatoriamente la clausola di non trasferibilità nonche’ i dati del soggetto beneficiario. 

 

Conseguentemente a far data dal 6/12/2011, non sara’ più possibile effettuare pagamenti, tra soggetti diversi, di importo pari o superiore a € 1.000 in contanti ma si dovrà far ricorso necessariamente a strumenti finanziari tracciabili quali il bonifico bancario, l’assegno non trasferibile etc…

 

Riassumendo: 

 

IMPORTO DEL PAGAMENTO USO DEL CONTANTE (denaro, assegno trasferibile, etc...)
Inferiore a 1.000,00 euro AMMESSO
Pari o superiore a 1.000,00 euro VIETATO

  

N.B. La violazione del suddetto divieto comporterà l’applicazione di pesanti sanzioni (fino ad un massimo del 40% dell’importo trasferito!!) sia in capo al soggetto che effettua il pagamento sia in capo al soggetto che lo riceve.

 

 

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Ultima modifica il Lunedì, 19 Gennaio 2015 06:55