Studio Casuscelli

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22-01-2012

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni 2015: imposta sostitutiva del 4% e 8%

Premessa:  La legge di stabilita' 2015 ha riaperto i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle quote di partecipazione. La norma in esame dà la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, purché detenuti alla data del 1° gennaio 2015.

 

Vantaggi della rivalutazione: aumentando di fatto il valore fiscalmente riconosciuto del terreno o della partecipazione, la rivalutazione determina, a seconda dei casi, una più o meno consistente riduzione del carico tributario connesso all’eventuale trasferimento dei predetti beni.

Esempio:

Costo di acquisto del terreno edificabile: 100

Prezzo di vendita: 500

Prima ipotesi: cessione senza alcuna operazione di rivalutazione del valore fiscalmente riconosciuto

In tale ipotesi la plusvalenza da tassare sarà pari alla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo del terreno: 500-100 = 400

Seconda ipotesi: cessione con contestuale rivalutazione del valore del bene a 490 euro

In tale ipotesi la plusvalenza da tassare sarà pari alla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo del terreno rivalutato: 500-490 = 10

 

Beni rivalutabili: titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola. I beni devono essere posseduti, alla data del 1° gennaio 2015 a titolo di proprietà o altro diritto reale e non devono essere detenuti in regime di impresa.

 

Quali soggetti possono rivalutare?: Tale agevolazione è riservata alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Sono escluse le imprese e le società commerciali di ogni tipo (una deroga è prevista per le società di capitali che, a seguito di procedimento giudiziario, hanno riacquistato la piena titolarità di quei beni dopo che gli stessi erano stati sottoposti a misure cautelari.)

 

ADEMPIMENTI previsti:

(1) Versamento dell’imposta sostitutiva pari al:

-   4 per cento dell’intero valore risultante dalla perizia (E NON SUL PLUSVALORE), per le partecipazioni non qualificate;

-  8 per cento dell’intero valore risultante dalla perizia (E NON SUL PLUSVALORE), per le partecipazioni qualificate e per i terreni. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2015 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima (scadenti rispettivamente il 30/6/2016 ed il 30/6/2017) sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

 

(2) Indicazione in dichiarazione: I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO (o in alternativa nel 730). In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RT e in caso di rideterminazione del valore dei terreni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RM.

 

(3) Predisposizione della perizia giurata di stima: Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1° gennaio 2015 delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta, entro il termine del 30 giugno 2015 da professionisti abilitati (i soggetti abilitati alla redazione delle perizie con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono individuati negli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti etc... Sono invece abilitati alla redazione della perizia dei terreni edificabili e con destinazione agricola gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili). Le perizie possono essere presentate per l'asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai. 

N.B. Nell'ipotesi di cessione dei terreni, è necessario che la redazione ed il giuramento della perizia siano antecedenti alla data di stipula del rogito notarile.

 

Data di efficacia della rivalutazione: Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dall’esercizio in cui è effettuato il versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata.

 

Effetti della rivalutazione sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali: Ricordiamo che il valore rideterminato dei terreni nella perizia costituisce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 448/2001, il valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali.

 

Come comportarsi nel caso di più operazioni di rivalutazione aventi ad oggetto il medesimo bene?: il contribuente puo’ rideterminare il valore delle partecipazione e dei terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2015 anche nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative. In tal caso il soggetto che  si avvale della rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2015, potrà scomputare dall’imposta sostitutiva l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni (tale compensazione non è ammessa qualora sia stato chiesto il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata su precedenti operazioni di rivalutazione).

Esempio:

Imposta versata nel corso di precedenti operazioni di rivalutazione: euro 3400,00

Imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione: euro 7500,00

Il contribuente che ha interesse a rideterminare il valore del terreno o della partecipazione dovrà versare la differenza (tra 7500,00-3400,00) pari ad euro 4100,00 entro il 30 giugno 2015.

 

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Ultima modifica il Domenica, 18 Gennaio 2015 15:31