Studio Casuscelli

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29-06-2014

credito di imposta per investimenti in macchinari nuovi (beni strumentali)

L'agevolazione in esame, introdotta dall'art. 18 del D.L. 91/2014  (c.d. Decreto sviluppo) - entrato in vigore il 25/6/2014 - prevede la concessione di un credito di imposta agli imprenditori che effettueranno entro il 30 giugno 2015 investimenti in beni strumentali nuovi (purche' di importo unitario non inferiore a 10 mila euro).  

 

SOGGETTI INTERESSATI: ditte individuali, societa’ di persone, societa’ di capitali, cooperative, stabili organizzazioni in Italia di imprese estere etc...

 

TIPOLOGIA DI BENI AGEVOLATI: sono oggetto di agevolazione gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2015, sia a titolo di proprieta' che di leasing, di beni strumentali NUOVI (ossia mai utilizzati da altri soggetti) purchè  ricompresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.  

Sono invece ESCLUSI dall’agevolazione:

  • i beni usati;

  • i beni immobili,

  • i beni immateriali;

  • gli acquisti di beni strumentali di costo unitario imponibile inferiore a 10.000 euro.

 

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA: Il credito di imposta e’ pari al 15% del costo degli investimenti sostenuto nel periodo agevolato ma limitatamente a quella parte di costo che eccede la media degli investimenti in beni strumentali realizzati nell’ultimo quinquennio (escludendo dal calcolo l’esercizio con l’investimento maggiore).

Ad esempio:

(A) Investimenti effettuati nell’anno 2014: euro 100.000

(B) Determinazione della media degli investimenti effettuati nei 5 anni precedenti con esclusione dell’anno in cui e’ stato sostenuto l’investimento maggiore:

Gli anni di riferimento per il calcolo della media nell'ipotesi di investimenti eseguiti nell'anno 2014 sono:

2009 (investimenti realizzati nell'anno: 40.000,00 euro),

2010 (investimentirealizzai nell'anno: 30.000,00 euro),

2011 (investimenti realizzati nell'anno: 50.000,00 euro),

2012 (investimenti  realizzati nell'anno: 10.000,00 euro),

2013 (investimenti realizzati nell'anno: 20.000,00 euro),

L'anno da non considerare ai fini del calcolo della media del quinquennio e’ il 2011 anno in cui e’ stato sostenuto l’investimento maggiore.

La media (B) e’ data dalla somma degli investimenti eseguiti negli anni 2009/2010/2012 e 2013 diviso per il numero degli anni (4). Quindi avremo (40.000,00 + 30.000,00 + 10.000,00 + 20.000,00) /4 = 25.000,00

(C) determinazione del credito di imposta spettante

Il credito di imposta e’ dato dalla seguente formula matematica: (A-B) x 15% = (100.000 – 25.000) x 15% = 11.250,00

Dove:

A rappresenta l’investimento effettuato nell’anno


B rappresenta la media degli investimenti dei 5 anni precedenti con esclusione dell’anno in cui e’ stato sostenuto l’investimento maggiore

 

Casi particolari:

  • Per le imprese di recente costituzione (ossia costituite da meno di cinque anni) la media degli investimenti in beni strumentali da considerare e’ quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (escludendo dal calcolo l’esercizio con l’investimento maggiore).

  • Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legge, il credito di imposta si applica tenendo in considera zione il valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta (e non sulla parte di costo che eccede la media dell’ultimo quinquennio).


ULTERIORI OBBLIGHI PREVISTI: i beni oggetto di agevolazione:

  • non possono essere ceduti o destinati a finalita’ extraimprenditoriali prima del secondo esercizio successivo all’acquisto;

  • devono essere destinati a strutture produttive situate in Italia;
  • devono essere mantenuti all’interno dell’impresa per almeno due periodi di imposta;
  • non possono essere trasferiti in strutture produttive oltrefrontiera prima che sino scaduti i termini di decadenza previsti ai fini dell’accertamento.


N.B. In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni, il soggetto beneficiario dovra’ restituire il credito indebitamente utilizzato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si e’ verificato l’evento che ha comportato la decadenza.

INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI: L’ammontare del credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui vengono effettuati gli investimenti e nelle dichiarazione dei redditi relative ai periodi di imposta in cui  il credito e’ utilizzato.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA: Il credito di imposta determinato secondo le regole di cui sopra puo’ essere compensato, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 241/1997,  in tre quote annuali di pari importo  a partire dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell’investimento. Nell'esempio sopra riportato, quindi, la compensazione del credito di imposta (pari ad euro 11.250,00) avverra'  per euro 3.750,00 euro a partire dal primo gennaio 2016, per ulteriori 3.750,00 euro nel 2017 e per i restanti 3.750,00 euro nel 2018.

N.B. il bonus fiscale in esame:

- non e’ soggetto al limite massimo di utilizzo annuale di 700.000 euro fissato dall’art. 1, comme 53, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

non concorre a formare la base imponibile Ires/irpef ed irap.

  

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Ultima modifica il Domenica, 18 Gennaio 2015 15:31