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22-06-2014

credito di imposta e digitalizzazione di hotel, alberghi, campeggi, residence, ostelli

L'agevolazione in esame, introdotta dall’articolo 9 del Decreto Legge 31 maggio 2014 n. 83 (c.d. Decreto cult-turismo), prevede la concessione di un bonus fiscale in favore delle strutture ricettive che digitalizzano i propri processi produttivi.

N.B.: L’operatività dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di un apposito D.M. da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di concerto con il MEF) entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione.

 

SOGGETTI INTERESSATI: sono le strutture ricettive quali gli hotels, gli alberghi, i campeggi, i residence, gli ostelli etc...

 

INTERVENTI AGEVOLATI: sono agevolabili le seguenti spese:

  • impianti wi-fi;

  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;

  • programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi;

  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di cui sopra.

 

DETERMINAZIONE DEL CREDITO: Il credito di imposta e’ pari al 30% delle spese sostenute nei periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 (fino ad un massimo di 12.500 euro) da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: per conoscere le modalita’ e i termini di presentazione dell’istanza si dovra’ attendere l’emanazione di un apposito D.M. da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di concerto con il MEF) entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione.

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA: Le imprese disporanno di un credito di imposta  da utilizzare in compensazione “esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia”.

N.B.: il credito imposta non concorre a formare la base imponibile Ires/irpef ed irap.

  

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Ultima modifica il Lunedì, 19 Gennaio 2015 06:52
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