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19-01-2013

Vantaggi del nuovo regime: il nuovo regime denominato “IVA per cassa” consente di differire il versamento dell’IVA sulle operazioni attive al momento dell’incasso della relativa fattura.

 

Ambito soggettivo: l’art. 32-bis del c.d. “Decreto sulla crescita” (D.L. 83/12) stabilisce che il regime dell’IVA per cassa puo’ essere adottato da coloro che sono titolari di partita iva a condizione che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume di affari pari o inferiore a 2.000.000 di euro.

 

Casi di esclusione dal nuovo regime: Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regime:

  1. (1) i soggetti che si avvalgono di regime speciali IVA;
  2. (2) le operazioni compiute nei confronti di consumatori privati.

 

Limiti alla detrazione dell’IVA sugli acquisti:

-         per il soggetto che ha esercitato l’opzione per il nuovo regime, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti sorgera' al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

-         per il cessionario invece nulla cambiera': quest’ultimo potra’ procedere alla detrazione dell’IVA sugli acquisti al momento di effettuazione dell’operazione senza che rilevi l'eventuale pagamento del corrispettivo.

 

Limite temporale al differimento dell’esigibilita’ dell’imposta: dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione sorgera' in ogni caso l’obbligo di procedere al versamento dell’IVA anche se il pagamento del corrispettivo non sia ancora avvenuto.

 

Esercizio dell’Opzione: Il comma 2 dell’art.32-bis del Decreto Crescita stabilisce che il regime in questione “si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”.

 

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Ultima modifica il Domenica, 18 Gennaio 2015 15:25
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