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22-11-2012

Prodotti agricoli/alimentari: nuovi obblighi contrattuali 2015

L'articolo 62 del D.L. 1/2012 (convertito con modificazioni nella legge 27/2012) introduce l’obbligo di redigere in forma scritta i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari.

 

CASI IN CUI E’ OBBLIGATORIA LA FORMA SCRITTA: L’obbligo di stipulare la vendita in forma scritta sussiste in presenza delle seguenti condizioni:

- la cessione deve avvenire tra soggetti che agiscono nell’esercizio dell’impresa;

- si deve trattare di prodotti agricoli e/o alimentari;

- la consegna dei prodotti deve avvenire in Italia.

Sono, quindi, escluse dall’ambito di applicazione della presente normativa:

- le cessioni di prodotti agricoli a favore di consumatori finali (ossia di soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa);

- le cessioni di prodotti agricoli nell’ipotesi in cui il pagamento e la consegna siano contestuali.

Per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta che contenga la volontà delle parti di addivenire alla cessione dei prodotti; i documenti ritenuti idonei ad assolvere l’obbligo della forma scritta sono:
a) il contratto di cessione dei prodotti;
b) il documento di trasporto (DDT), la bolla di consegna o la fattura;
c) l’ordine di acquisto con il quale l’acquirente commissiona la consegna del prodotto.

N.B. i documenti di cui alle lettere b) e c), oltre a contenere gli elementi essenziali (vedi paragrafo successivo), devono obbligatoriamente riportare la seguente dicitura “assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27”.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO: il contratto dovra’ obbligatoriamente contenere, a pena di nullita’, i seguenti elementi:

  • - la durata;
  • - la quantità;
  • - le caratteristiche del prodotto venduto;
  • - il prezzo;
  • - le modalità di pagamento;
  • - le modalita’ di consegna.

 

NULLITA’ DEL CONTRATTO: l'inosservanza della forma scritta nonche' la mancata indicazione di uno degli elementi essenziali al suo interno rende il contratto nullo.

 

NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO: la nuova normativa introduce, altresi', nuovi termini di pagamento delle forniture di prodotti agricoli e/o alimentari differenziadoli in funzione della natura deteriorabile o meno del prodotto; in particolare l'acquirente dovra' procedere al saldo della fattura entro:  
- 30 giorni nel caso di prodotti deteriorabili,
- 60 giorni nel caso di prodotti non deteriorabili.
Sono considerati “prodotti deteriorabili":

a) i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza non superiore a 60 giorni;

b) i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi;

c) i prodotti a base di carne;

d) tutti i tipi di latte.

I suddetti termini decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Se la data di ricevimento della fattura non è certa, si presume che la stessa sia stata ricevuta al momento della consegna del bene. 

 

INTERESSI DI MORA PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO: Gli interessi di mora decorrono automaticamente decorso il termine di pagamento (30 o 60 giorni a seconda del prodotto consegnato) e sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento indicato nella normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di transazioni commerciali.


PRATICHE COMMERCIALI SLEALI: la normativa in esame vieta espressamente le seguenti pratiche commerciali considerate sleali:
1) imporre condizioni contrattuali gravose;
2) applicare condizioni diverse per prestazioni equivalenti;
3) subordinare la conclusione del contratto alla esecuzione di prestazioni aventi oggetto diverso;
4) conseguire indebite prestazioni unilaterali;
5) adottare in genere condotte commerciali sleali.

SANZIONI: l'inosservanza delle norme sopra richiamate comporta l'applicazione di pesanti sanzioni.

 

ENTRATA IN VIGORE: La normativa in commento e’ entrata in vigore il 24 ottobre 2012.

 

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Ultima modifica il Lunedì, 19 Gennaio 2015 14:56
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