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01-01-2012

 

A partire dal 2011 e’ stata introdotta la "cedolare secca sugli affitti". Si tratta di un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23/2011). E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.

 

Chi puo' avvalersi della cedolare secca?: Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate. L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

N.B. Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali.

 

Per quali tipologie di immobili si puo' optare per la cedolare secca?: L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.

Sono interessate, quindi, soltanto:

  • -  le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati);

  • -  le relative pertinenze.

La nuova tassazione sostitutiva non si applica agli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.

 

Comunicazione al conduttore:  Il locatore (proprietario) che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore (affittuario).

La comunicazione va effettuata con raccomandata e deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Attenzione: la comunicazione è obbligatoria e deve essere inviata prima di esercitare l'opzione. Il mancato invio rende inefficace l'opzione stessa (articolo 3, comma 11 del dlgs 23/2011).

 

Calcolo dell'imposta dovuta: L’ importo della nuova imposta (“cedolare secca”) si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

E’ stata introdotta, inoltre, un’aliquota ridotta del 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

  • -  nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia

  • -  nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe)

  • -  nei comuni per i quali e' stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. 


Come si versa: La cedolare deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento Irpef (acconto e saldo).

 

Come si esercita l'opzione: Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto utilizzando il software "RLI" fornito dall'Agenzia dell'entrate. 

 

Effetti della cedolare secca:

Il reddito assoggettato a cedolare:

  • -  è escluso dal reddito complessivo

  • -  sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni

  • - il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni  o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico)

 

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Ultima modifica il Domenica, 18 Gennaio 2015 15:30
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