A partire dal primo gennaio 2015, i contribuenti che intendono avviare una piccola impresa o attività professionale potranno accedere al nuovo regime dei minimi (c.d. regime forfettario) introdotto dalla Legge di stabilità 2015. Le regole del nuovo regime sono contenute nell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
Condizioni di accesso al regime agevolato: Le condizioni per l'accesso al nuovo regime sono le seguenti:
(1) non si devono conseguire ricavi ovvero percepire compensi, ragguagliati ad anno, superiori al limite stabilito dal legislatore a seconda del tipo di attività svolta (il limite varia da un minimo di 15.000, previsto per le attività professionali, ad un massimo di euro 40.000 euro);
(2) non si devono sostenere spese per lavoro dipendente e para subordinato superiori a euro 5.000,00;
(3) deve trattarsi di contribuenti persone fisiche con esclusione quindi delle società;
(4) il costo dei beni strumentali non deve superare i 20.000,00 euro prendendo come riferimento temporale la data di chiusura dell'esercizio precedente;
(5) i soggetti che dichiarano contemporaneamente redditi di lavoro dipendente o assimilati e redditi di lavoro autonomo, possono accedere al regime forfettario a condizione che i redditi conseguiti dall'attivita' professionale o di impresa, nell'anno precedente, siano prevalenti rispetto a quelli percepiti come reddito di lavoro dipendente/assimilato. Tale prevalenza non e' richiesta se la somma dei redditi agevolati e di quelli di lavoro dipendente/assimilato e' minore o uguale a 20 mila euro o se il rapporto di lavoro dipendente/assimilato e' cessato.
Durata del regime: a differenza del precedente regime dei minimi, non è previsto alcun limite temporale di permanenza nel regime forfettario.
Principali vantaggi fiscali: i principali vantaggi derivanti dall'applicazione del regime forfettario sono:
(1) tassazione agevolata del 15% sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o compensi. A differenza del precedente regime dei minimi il reddito viene determinato forfettariamente applicando determinati coefficienti, diversi a seconda dell’attività esercitata, all’ammontare dei ricavi/compensi conseguiti senza che assumano alcun rilievo le spese effettivamente sostenute.
N.B.: Chi si avvale del regime per avviare una nuova attività beneficerà di un’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni. Per avvalersi di tale beneficio occorre che il soggetto non abbia svolto nei tre anni precedenti alcuna attivita' (neanche in forma associata o familiare) e che la nuova attivita' non costituisca la mera prosecuzione di un'altra gia' svolta in passato anche se sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
(2) assenza di qualsiasi ritenuta alla fonte sui proventi conseguiti;
(3) esclusione dal campo di applicazione dell'IVA (le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’Iva) e conseguente divieto di portare in detrazione l'IVA esposta nelle fatture di acquisto;
(4) esonero da tutti gli adempimenti ai fini IVA: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri;
(5) Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
(6) esclusione dal campo di applicazione dell'IRAP;
(7) non assoggettamento agli studi di settore.
Opzione per il regime ordinario: I contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime forfettario possono, comunque, scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari. L’opzione deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
PER RICHIEDERE UNA CONSULENZA CLICCA QUI