Studio Casuscelli

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12-02-2013

Acquiescenza 2015

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L’ACQUIESCENZA O DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO: I contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili hanno l’opportunita’, se rinunciano a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate sempre che il contribuente:

  • - rinunci a impugnare l’avviso di accertamento;
  • - rinunci a presentare l’istanza di accertamento con adesione;
  • - rinunci a presentare l’istanza di reclamo-mediazione;
  • - provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso (entro cioe’ 60 giorni dalla notifica dell’atto), le somme dovute.

Un'ulteriore riduzione delle sanzioni (ad 1/6 in luogo di 1/3) e' prevista se l'avviso di accertamento non e' stato preceduto da "invito al contraddittorio".

Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione. Il pagamento rateale prevede 8 rate trimestrali di pari importo oppure, se l’importo da pagare supera 51.645,69, 12 rate trimestrali sempre di pari importo.

Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.

 

N.B. Non e’ piu’ previsto l’obbligo di presentare garanzia per il pagamento rateale (anche se le somme dovute sono superiori a 50.000 euro).

 

  

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Ultima modifica il Domenica, 18 Gennaio 2015 15:11