Logo
Stampa questa pagina
02-02-2013

Regime dei minimi 2014: requisiti

Vota questo articolo
(0 Voti)

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 sono state dettate le modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.

 

Condizioni di accesso al regime agevolato: Le condizioni per l'accesso al regime dei minimi sono le seguenti:

 

(1) il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attivita', un'attivita' artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;

 

(2) se l'attivita' intrapresa costituisce il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve essere superiore a € 30.000;

 

(3) l’attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

 

(4) non si devono conseguire ricavi ovvero percepire compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 30.000. Il limite dei 30mila euro di ricavi o compensi deve essere rapportato all’anno (ad esempio, per una nuova attività che inizia il 1° settembre 2010 il limite è di 10mila euro, ossia i 4/12 di 30mila);

 

(5) non si devono effettuare cessioni all’esportazione;

 

(6) non si devono sostenere spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né corrispondere compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;

 

(7) con riferimento al triennio precedente, non si devono effettuare acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore a € 15.000 (per quelli utilizzati soltanto in parte nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi).

 

Non si applica il regime dei minimi a: 

    • - coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.);
    •  
    • - i non residenti;
    •  
    • - chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
    •  
    • - chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

  

Durata del regime:  Il regime fiscale di vantaggio ha una durata di 5 anni; l'unica eccezione e' prevista per i soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età che possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio anche oltre i 5 anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

 

Principali vantaggi fiscali: i principali vantaggi derivanti dall'applicazione del regime dei minimi sono:

 

(1) tassazione agevolata pari al 5% del reddito;

 

(2) assenza di qualsiasi ritenuta alla fonte sui proventi conseguiti;

 

(3) esclusione dal campo di applicazione dell'IVA (le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’Iva; inoltre, l’Iva pagata sugli acquisti non è detraibile e, pertanto, si trasforma in un costo deducibile dal reddito);

 

(4) esonero da tutti gli adempimenti ai fini IVA: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri;

 

(5) Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;

 

(6) esclusione dal campo di applicazione dell'IRAP;

 

(7) non assoggettamento agli studi di settore.

 

Restano obbligatorie soltanto: 

  • la numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali;

  • la certificazione dei corrispettivi;

  • la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;

  • l’integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge.

 

Opzione per il regime ordinario: I contribuenti in possesso dei requisiti per esser considerati “minimi” possono, comunque, scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari. L’opzione deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

PER RICHIEDERE UNA CONSULENZA CLICCA QUI

PER TORNARE ALL'ELENCO DELLE NEWS CLICCA QUI

PER CONSULTARE LE NOSTRE PROMOZIONI CLICCA QUI

Ultima modifica il Domenica, 18 Gennaio 2015 15:11